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03-02-2020

NON SANZIONABILE IL DATORE DI LAVORO CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA NORMATA SENZA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

La risposta della Commissione interpelli al quesito avanzato dalla Regione Friuli Venezia Giuli

Intek Sicurezza

Con l'interpello numero 1/2020 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale aveva posto alla Commissione un questito in merito alla sanzionabilità del Datore di Lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 del D. Lgs. 81/08 in caso di omesse informazione, formazione ed addestramento adeguati. Ciò in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.
La Regione FVR rilevava che "Visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico ... anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo. Ciò premesso, in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 - comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto.

La Commissione, presieduta dalla dott.ssa Maria Teresa Palatucci, ritiene che a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia l’ambito di operatività dell'articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 deve essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

Fai clic qui per scaricare il testo dell'Interpello n.1/2020.