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22-03-2020

Ordinanza Regione Lombardia n° 514 del 21 marzo 2020

Regole più stringenti per tutelare la salute dei cittadini in vigore dal 22 marzo e fino al 15 aprile - salvo diverse disposizioni -

Intek Sicurezza

“Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus“. La decisione, presentata dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è emersa dopo il confronto avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’Anci Lombardia, Mauro Guerra, il Presidente dell’UPL, Vittorio Poma, e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

L’ordinanza entra in vigore domenica 22 marzo e produce effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile.

La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del Governo, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che, fin dalle prossime ore, chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere ‘essenziali.

L’ordinanza amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.
Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.
 

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